Traduci

SEGUICI SU FACEBOOK

martedì 5 aprile 2016

IL RISPARMIO GESTITO: I FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO

Secondo appuntamento con il risparmio gestito, quest'oggi vi introduciamo allo strumento più utilizzato dai piccoli risparmiatori: I Fondi Comuni d'Investimento.

Il fondo comune è una cassa collettiva dove confluisce il risparmio di una pluralità di investitori privati, denaro che viene investito in valori mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni e così via) dalle SGR. Lo scopo principale di un fondo comune è quello di ottenere, attraverso una gestione collettiva, vantaggi in termini di rendimento, minori costi, maggiore potere contrattuale nell’investimento e diversificazione del portafoglio. Il fondo comune non garantisce comunque alcun rendimento[1], il ritorno per il sottoscrittore dipende soprattutto dalle attività in cui è investito; quindi, un obbligazionario area euro avrà un rendimento in linea con quello dei titoli di stato dei paesi euro, un azionario internazionale con quello delle borse estere e così via. Il portafoglio di un fondo comune è unico per tutti i sottoscrittori che vi partecipano ed è diviso in quote; tecnicamente il risparmiatore acquista quote del fondo stesso, il cui valore viene quotidianamente pubblicato sugli organi di informazione.
I fondi comuni d’investimento sono il principale strumento di risparmio gestito e non è certamente un caso che il primo fondo comune d’investimento sia nato negli Stati Uniti d’America, più precisamente nello Stato del Massachussets, nel 1924. Erano infatti presenti tutte le condizioni per il successo dell’iniziativa: il paese si era affermato come grande potenza industriale, disponeva di un mercato di Borsa, il “New York Stock Exchange” che già allora era considerato tra i più importanti ed efficienti del mondo e poteva contare su molte grandi imprese e su una vasta schiera di investitori, che, soprattutto negli anni del decollo industriale, si erano già familiarizzati con una varietà di titoli mobiliari, rappresentativi si di debito che di capitale di rischio. L’affermazione dei fondi comuni[2] è stata altresì favorita dalla disponibilità di un istituto, il trust, che consente ad una molteplicità di risparmiatori di affidare ad un soggetto giuridicamente separato e professionalmente qualificato mezzi finanziari, singolarmente anche di modesta entità, perché siano investiti in titoli mobiliari per loro conto e nel loro interesse sulla base di un mandato fiduciario. Va ricordato che negli Stati Uniti i fondi comuni si sviluppano per iniziativa diretta degli operatori, si specializzano inizialmente nell’investimento in azioni e vengono regolati dettagliatamente dalla legge[3] solo in un secondo momento, dopo che la crisi degli anni Trenta aveva messo in evidenza la necessità di migliorare il grado di tutela degli investitori attraverso un’informazione frequente e completa e norme atte a prevenire e a sanzionare ogni abuso del mandato fiduciario. In Gran Bretagna, altro grande paese industriale già dotato di una struttura finanziaria articolata e robusta, i primi fondi comuni, denominati unit trusts, vengono costruiti poco tempo dopo, intorno al 1930, secondo linee giuridico-tecniche analoghe e vengono successivamente posti sotto controllo legislativo dal Prevention of Fraud (Investments) Act del 1939. Alquanto diverse sono le vicende dei fondi comuni nei paesi dell’Europa continentale, tradizionalmente caratterizzati, allora più di oggi, dal peso prevalente delle banche nel finanziamento delle imprese, da una rilevante incidenza delle obbligazioni, in particolare quelle emesse dallo Stato, nella ricchezza finanziaria delle famiglie e da un limitato sviluppo dei mercati azionari, sia come numero di società quotate sia come apporto di mezzi finanziari da parte degli investitori individuali. In questi paesi i fondi comuni d’investimento sono nati quasi sempre su impulso di esplicite politiche dei pubblici poteri che in tal modo si proponevano di promuovere lo sviluppo dei mercati, di facilitare il rafforzamento patrimoniale delle imprese e di creare condizioni favorevoli alla crescita dell’economia. In particolare è risultato necessario definire sin dall’inizio un quadro legislativo ad hoc, essendo assente o poco utilizzato l’istituto del trust, e talora favorire l’affermazione dei fondi comuni anche mediante la concessione di agevolazioni fiscali. In alcuni casi la promozione dei fondi comuni costituiva parte integrante dello sforzo compiuto per modernizzare il sistema finanziario e in particolare per creare o rafforzare i cosiddetti investitori istituzionali, o, come spesso vengono denominati, gli organismi collettivi di gestione del risparmio, capaci di canalizzare flussi di risparmio ampi e tendenzialmente stabili dalle famiglie ai grandi prenditori di fondi (imprese e Pubblica Amministrazione) limitando per quanto possibile l’intervento delle banche. Esemplare, sotto questo profilo, è il caso della Francia, che a partire dagli anni cinquanta persegue sistematicamente la politica di arricchire il tessuto finanziario con una serie di organismi e strumenti aventi tali finalità. Così, nel 1964, utilizzando lo schema giuridico della società per azioni, si sono create le SICAV[4]; nel 1979 si affermano i fonds communs de placement, più vicini al modello dei mutual funds  statunitensi in quanto privi di personalità giuridica, mentre nel 1983-84 si costituiscono, sulla medesima falsariga ma con particolari agevolazioni fiscali per i sottoscrittori, i  fonds communs de placamento à risque,  specializzati nell’investimento in azioni emesse da società non quotate. In Germania la nascita dei fondi comuni d’investimento mobiliare azionari (Publikums Fonds) risale agli anni sessanta ed essi vengono regolamentati per legge nel 1970. Un caso del tutto particolare è quello del Lussemburgo che sin dalla fine degli anni cinquanta ha perseguito con decisione (e con grande successo) l’obiettivo di diventare, nell’ambito della Comunità europea, un importante centro finanziario internazionale di tipo off shore, adottando una serie di misure legislative, economiche e fiscali atte a favorire tanto l’insediamento di organismi finanziari operanti in altri paesi quanto la quotazione sulla propria Borsa di titoli esteri (in particolare le ben note euro-obbligazioni). Per quanto riguarda specificamente i fondi comuni d’investimento, una legislazione particolarmente permissiva ha fatto in modo che un gran numero di promotori operanti nei diversi paesi della Comunità scegliesse il Lussemburgo per organizzare e domiciliare iniziative di gestione collettiva del risparmio, avvantaggiandosi di modalità di istituzione, di amministrazione e di controllo meno stringenti di quelle previste nei paesi di residenza degli investitori cui le iniziative stesse erano destinate. L’emanazione di alcune direttive comunitarie e l’emergere dell’International Financial Centre di Dublino hanno concorso a ridimensionare in parte i vantaggi concorrenziali che il Lussemburgo aveva conseguito con la sua tempestiva azione nel settore del risparmio gestito.
I fondi comuni d’investimento, in Italia, hanno fatto il loro ingresso sul nostro mercato agli inizi degli anni ’80. Dopo interminabili discussioni e numerose proposte arenatesi in Parlamento, (il primo disegno di legge risale al 1964) i fondi comuni d’investimento vengono introdotti nel nostro ordinamento con la legge n.77 del 23 marzo 1983, ed iniziano ad operare nell’anno successivo. Le ragioni di tanto ritardo sono numerose e si possono ricondurre alla generale arretratezza del sistema finanziario italiano e alle carenze rilevabili nella disciplina delle società e dei mercati. Sotto il primo profilo basti richiamare che il mercato era caratterizzato dalla prevalenza assoluta delle relazioni di credito e dell’intermediazione bancaria. Da un lato, i risparmiatori esprimevano una netta preferenza per i depositi bancari e per i titoli di stato, apprezzati gli uni per il loro grado di liquidità, gli altri per l’assenza di rischio di rimborso e l’elevata remunerazione; dall’altro lato, le imprese, anche quelle maggiori, ricorrevano in via sistematica, sia per le loro esigenze correnti sia per fronteggiare il fabbisogno di fondi a lungo termine relativo agli investimenti, ad operazioni di credito perché, al netto dell’effetto fiscale e delle agevolazioni statali sugli interessi, risultavano meno costose del ricorso alle emissioni azionarie e soprattutto non comportavano rischi dal punto di vista di perdita del controllo. Per effetto di tali preferenze degli operatori, ad un sistema creditizio ipertrofico e ad un vasto mercato di titoli di debito si contrapponeva un mercato azionario di dimensioni assai ridotte, per sviluppare il quale appariva auspicabile e necessaria, ancorché di per non decisiva, la creazione di investitori istituzionali. In effetti l’insufficiente numero di società quotate, ed il diffuso timore di innescare uno spostamento di fondi a danno della raccolta bancaria e dei titoli pubblici erano aspetti di un più generale quadro di arretratezza del mercato italiano nel quale spiccavano l’assenza di regole di trasparenza sui bilanci delle società quotate, la forte presenza del settore pubblico nell’azionariato delle imprese, la ristretta gamma degli strumenti a disposizione del pubblico degli investitori, la penalizzazione fiscale dei dividendi e, non in ultimo, un sistema di vigilanza sul mercato dei valori mobiliari frammentato e poco efficiente.
La legge n.216 del 23 marzo 1974, che delinea una prima modernizzazione della legislazione societaria e permette l’istituzione della Consob come organismo pubblico di controllo del funzionamento della Borsa e dell’informativa imposta alle società ammesse a quotazione, migliora in qualche misura la situazione. Al tempo stesso, per soddisfare le loro pressanti esigenze di diversificazione degli strumenti di investimento vengono proposte agli investitori italiani, accanto a numerosi titoli cosiddetti atipici, anche quote di fondi comuni di diritto estero, domiciliati per lo più in Lussemburgo e promossi soprattutto da intermediari italiani.
Le attese degli operatori e dell’opinione pubblica nei confronti dei nuovi organismi non vanno deluse. Il primo fondo nasce nel 1984 e nel triennio 1985-87 vengono complessivamente costituiti, ad opera di 37 società di gestione, una settantina di foni il cui patrimonio raggiunge rapidamente circa 60 miliardi di lire. In quegli anni il settore contava soltanto pochi fondi, investiti tutti sul mercato italiano. Poi, nel 1988, sono arrivati i primi prodotti a vocazione internazionale. E da allora il loro numero è cresciuto in maniera esponenziale. Il loro sviluppo dimensionale si è accelerato soprattutto nella seconda metà degli anni novanta, in parallelo con il risanamento della finanza pubblica, quando i titoli di stato non riuscivano più a garantire i rendimenti di un tempo e la maggior parte dei risparmiatori non osava avvicinarsi direttamente alla borsa o non aveva i capitali sufficienti per farlo in maniera adeguata. Ecco che i fondi rappresentano una forma di investimento che non richiede una consistente cifra iniziale, ma al tempo stesso consente di diversificare gli investimenti in base al proprio profilo di rischio.
In secondo luogo, i fondi sono un prodotto facile e sicuro: si affida il proprio risparmio a operatori specializzati e questo viene custodito da una banca depositaria. Si è tutelati dalle autorità finanziarie e il sottoscrittore può controllare quotidianamente il proprio investimento sui principali organi di informazioni sia cartacei che telematici.
Tutti questi vantaggi non devono però far dimenticare che sempre di investimento si tratta e che il ruolo svolto dagli operatori ha un costo. Di conseguenza, anche per investire in fondi è bene avere le idee chiare, sapere in quale tipologia di fondo si vuole investire, quali sono i costi cui si va incontro e quale tipo di gestione conviene scegliere, tenendo presente che la qualità della gestione non è uniforme: all’interno di una stessa categoria di fondi si possono trovare profonde differenze di performance.
Nonostante il successo registrato dai fondi comuni, bisogna anche valutare il fatto che negli ultimi anni si è assistito a un “saldo” negativo tra investimenti e riscatto delle quote, derivante anche dall’andamento negativo registrato dal rendimento medio dei fondi azionari in seguito al crollo dei mercati nel periodo 2000-2003 prima e 2008-2009 poi. Ne sono complici anche i comportamenti poco razionali dei risparmiatori, che tendono a privilegiare i  fondi o le categorie di fondi che nei mesi precedenti hanno realizzato rendimenti elevati senza avere l’orizzonte temporale necessario per farlo. Esattamente come avviene con l’investimento azionario o obbligazionario diretto, anche prima di investire in fondi comuni è opportuno avere le idee chiare su obiettivi e tempi di investimento, su come costruirsi un buon portafoglio personale e sui costi cui si va incontro. 
Si usa effettuare una distinzione tra:
Ø  Fondi aperti;
Ø  Fondi chiusi.
I fondi “aperti” sono definiti così perché il numero degli investitori e quindi il capitale impiegato non sono fissi, ma  possono variare ogni giorno in base alle nuove decisioni d’investimento o alle eventuali nuove decisioni di disinvestimento; semplicemente, il fondo provvede a emettere le cosiddette “quote” che sono rappresentative del patrimonio, calcolato valorizzando al prezzo corrente tutti i valori posseduti. I soggetti coinvolti sono:
·      I sottoscrittori, che effettuano l’investimento nel fondo;
·      La SGR, che gestisce materialmente l’investimento, ma non ha la disponibilità materiale dei titoli e della liquidità;
·      La Banca depositaria che ha questa materialità ma non partecipa alle decisioni di investimento.
Il patrimonio del fondo è la somma dei patrimoni dei singoli investitori; la legge stabilisce che il patrimonio del fondo sia separato da quello della società di gestione, e questa è una prima garanzia di sicurezza per il risparmiatore.
Il fondo si configura quindi come una sorta di “cassa comune” in cui confluisce danaro proveniente da una massa di risparmiatori. La gestione è svolta “in monte”[5] e il singolo risparmiatore partecipa ai risultati attraverso la variazione di valore delle quote che egli possiede.
Molto importante è il ruolo della banca depositaria. Innanzi  tutto, la banca prescelta per questa funzione deve essere evidenziata nel regolamento del fondo, cosicché il sottoscrittore possa esserne a conoscenza; la banca ha il compito di tenere presso di sé tutti i valori e la liquidità del fondo ed effettua una serie di controllo formali e di merito che hanno l’obiettivo di tutelare il risparmiatore.
Diversamente, il fondo chiuso è un investimento particolare, rispetto a quello aperto: ha un capitale fisso, determinato in anticipo, non aumentabile o riducibile se non dopo una modifica del regolamento. Anche la durata del fondo è predefinita alla sua costituzione: normalmente è pari a dieci anni. Non sono previsti meccanismi di rimborso delle quote prima del termine: è necessario cederle a una controparte acquirente; se esse sono negoziate in una borsa valori l’attività di compravendita è ovviamente facilitata e molto spesso così accade.
La legge ha previsto, anche per questi soggetti, requisiti formali che ne garantiscano l’integrità e la correttezza operativa: capitale sociale minimo, professionalità degli amministratori, iscrizione nell’apposito albo, sottoposizione alla vigilanza da parte della Banca d’Italia, l’istituto della banca depositaria.
E’ usuale che il limite minimo di entrata sia assai più elevato di quanto previsto nei fondi aperti: la caratteristica di mancata, o bassa liquidabilità, rendono questo strumento d’investimento un tipico prodotto per il risparmiatore evoluto.


Nessun commento:

Posta un commento