Secondo appuntamento con il risparmio gestito, quest'oggi vi introduciamo allo strumento più utilizzato dai piccoli risparmiatori: I Fondi Comuni d'Investimento.
Il fondo comune è una cassa collettiva
dove confluisce il risparmio di una pluralità di investitori privati, denaro
che viene investito in valori mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni
e così via) dalle SGR. Lo scopo principale di un fondo comune è quello di
ottenere, attraverso una gestione collettiva, vantaggi in termini di
rendimento, minori costi, maggiore potere contrattuale nell’investimento e
diversificazione del portafoglio. Il fondo comune non garantisce comunque alcun
rendimento[1],
il ritorno per il sottoscrittore dipende soprattutto dalle attività in cui è
investito; quindi, un obbligazionario area euro avrà un rendimento in linea con
quello dei titoli di stato dei paesi euro, un azionario internazionale con
quello delle borse estere e così via. Il portafoglio di un fondo comune è unico
per tutti i sottoscrittori che vi partecipano ed è diviso in quote; tecnicamente
il risparmiatore acquista quote del fondo stesso, il cui valore viene
quotidianamente pubblicato sugli organi di informazione.
I fondi comuni d’investimento sono il principale
strumento di risparmio gestito e non è certamente un caso che il primo fondo
comune d’investimento sia nato negli Stati Uniti d’America, più precisamente
nello Stato del Massachussets, nel 1924. Erano infatti presenti tutte le
condizioni per il successo dell’iniziativa: il paese si era affermato come
grande potenza industriale, disponeva di un mercato di Borsa, il “New York
Stock Exchange” che già allora era considerato tra i più importanti ed
efficienti del mondo e poteva contare su molte grandi imprese e su una vasta
schiera di investitori, che, soprattutto negli anni del decollo industriale, si
erano già familiarizzati con una varietà di titoli mobiliari, rappresentativi
si di debito che di capitale di rischio. L’affermazione dei fondi comuni[2]
è stata altresì favorita dalla disponibilità di un istituto, il trust, che consente ad una
molteplicità di risparmiatori di affidare ad un soggetto giuridicamente
separato e professionalmente qualificato mezzi finanziari, singolarmente anche
di modesta entità, perché siano investiti in titoli mobiliari per loro conto e
nel loro interesse sulla base di un mandato fiduciario. Va ricordato che negli
Stati Uniti i fondi comuni si sviluppano per iniziativa diretta degli
operatori, si specializzano inizialmente nell’investimento in azioni e vengono
regolati dettagliatamente dalla legge[3]
solo in un secondo momento, dopo che la crisi degli anni Trenta aveva messo in
evidenza la necessità di migliorare il grado di tutela degli investitori
attraverso un’informazione frequente e completa e norme atte a prevenire e a
sanzionare ogni abuso del mandato fiduciario. In Gran Bretagna, altro grande
paese industriale già dotato di una struttura finanziaria articolata e robusta,
i primi fondi comuni, denominati unit
trusts, vengono costruiti poco tempo dopo, intorno al 1930, secondo linee
giuridico-tecniche analoghe e vengono successivamente posti sotto controllo
legislativo dal Prevention of Fraud (Investments) Act del 1939. Alquanto
diverse sono le vicende dei fondi comuni nei paesi dell’Europa continentale,
tradizionalmente caratterizzati, allora più di oggi, dal peso prevalente delle
banche nel finanziamento delle imprese, da una rilevante incidenza delle
obbligazioni, in particolare quelle emesse dallo Stato, nella ricchezza
finanziaria delle famiglie e da un limitato sviluppo dei mercati azionari, sia
come numero di società quotate sia come apporto di mezzi finanziari da parte
degli investitori individuali. In questi paesi i fondi comuni d’investimento
sono nati quasi sempre su impulso di esplicite politiche dei pubblici poteri
che in tal modo si proponevano di promuovere lo sviluppo dei mercati, di
facilitare il rafforzamento patrimoniale delle imprese e di creare condizioni
favorevoli alla crescita dell’economia. In particolare è risultato necessario
definire sin dall’inizio un quadro legislativo ad hoc, essendo assente o poco utilizzato l’istituto del trust, e talora favorire l’affermazione
dei fondi comuni anche mediante la concessione di agevolazioni fiscali. In
alcuni casi la promozione dei fondi comuni costituiva parte integrante dello
sforzo compiuto per modernizzare il sistema finanziario e in particolare per
creare o rafforzare i cosiddetti investitori istituzionali, o, come spesso
vengono denominati, gli organismi collettivi di gestione del risparmio, capaci
di canalizzare flussi di risparmio ampi e tendenzialmente stabili dalle
famiglie ai grandi prenditori di fondi (imprese e Pubblica Amministrazione)
limitando per quanto possibile l’intervento delle banche. Esemplare, sotto
questo profilo, è il caso della Francia, che a partire dagli anni cinquanta
persegue sistematicamente la politica di arricchire il tessuto finanziario con
una serie di organismi e strumenti aventi tali finalità. Così, nel 1964,
utilizzando lo schema giuridico della società per azioni, si sono create le SICAV[4];
nel 1979 si affermano i fonds communs de
placement, più vicini al modello dei mutual
funds statunitensi in quanto
privi di personalità giuridica, mentre nel 1983-84 si costituiscono, sulla
medesima falsariga ma con particolari agevolazioni fiscali per i sottoscrittori,
i fonds communs de placamento à risque, specializzati nell’investimento in
azioni emesse da società non quotate. In Germania la nascita dei fondi comuni
d’investimento mobiliare azionari (Publikums
Fonds) risale agli anni sessanta ed essi vengono regolamentati per legge
nel 1970. Un caso del tutto particolare è quello del Lussemburgo che sin dalla
fine degli anni cinquanta ha perseguito con decisione (e con grande successo)
l’obiettivo di diventare, nell’ambito della Comunità europea, un importante centro
finanziario internazionale di tipo off
shore, adottando una serie di misure legislative, economiche e fiscali atte
a favorire tanto l’insediamento di organismi finanziari operanti in altri paesi
quanto la quotazione sulla propria Borsa di titoli esteri (in particolare le
ben note euro-obbligazioni). Per quanto riguarda specificamente i fondi comuni
d’investimento, una legislazione particolarmente permissiva ha fatto in modo
che un gran numero di promotori operanti nei diversi paesi della Comunità scegliesse
il Lussemburgo per organizzare e domiciliare iniziative di gestione collettiva
del risparmio, avvantaggiandosi di modalità di istituzione, di amministrazione
e di controllo meno stringenti di quelle previste nei paesi di residenza degli investitori
cui le iniziative stesse erano destinate. L’emanazione di alcune direttive
comunitarie e l’emergere dell’International Financial Centre di Dublino hanno
concorso a ridimensionare in parte i vantaggi concorrenziali che il Lussemburgo
aveva conseguito con la sua tempestiva azione nel settore del risparmio
gestito.
I fondi comuni d’investimento, in Italia, hanno fatto
il loro ingresso sul nostro mercato agli inizi degli anni ’80. Dopo
interminabili discussioni e numerose proposte arenatesi in Parlamento, (il primo
disegno di legge risale al 1964) i fondi comuni d’investimento vengono
introdotti nel nostro ordinamento con la legge n.77 del 23 marzo 1983, ed
iniziano ad operare nell’anno successivo. Le ragioni di tanto ritardo sono
numerose e si possono ricondurre alla generale arretratezza del sistema
finanziario italiano e alle carenze rilevabili nella disciplina delle società e
dei mercati. Sotto il primo profilo basti richiamare che il mercato era caratterizzato
dalla prevalenza assoluta delle relazioni di credito e dell’intermediazione
bancaria. Da un lato, i risparmiatori esprimevano una netta preferenza per i
depositi bancari e per i titoli di stato, apprezzati gli uni per il loro grado
di liquidità, gli altri per l’assenza di rischio di rimborso e l’elevata
remunerazione; dall’altro lato, le imprese, anche quelle maggiori, ricorrevano
in via sistematica, sia per le loro esigenze correnti sia per fronteggiare il
fabbisogno di fondi a lungo termine relativo agli investimenti, ad operazioni
di credito perché, al netto dell’effetto fiscale e delle agevolazioni statali
sugli interessi, risultavano meno costose del ricorso alle emissioni azionarie
e soprattutto non comportavano rischi dal punto di vista di perdita del
controllo. Per effetto di tali preferenze degli operatori, ad un sistema
creditizio ipertrofico e ad un vasto mercato di titoli di debito si
contrapponeva un mercato azionario di dimensioni assai ridotte, per sviluppare
il quale appariva auspicabile e necessaria, ancorché di per non decisiva, la
creazione di investitori istituzionali. In effetti l’insufficiente numero di
società quotate, ed il diffuso timore di innescare uno spostamento di fondi a
danno della raccolta bancaria e dei titoli pubblici erano aspetti di un più
generale quadro di arretratezza del mercato italiano nel quale spiccavano
l’assenza di regole di trasparenza sui bilanci delle società quotate, la forte
presenza del settore pubblico nell’azionariato delle imprese, la ristretta
gamma degli strumenti a disposizione del pubblico degli investitori, la
penalizzazione fiscale dei dividendi e, non in ultimo, un sistema di vigilanza
sul mercato dei valori mobiliari frammentato e poco efficiente.
La legge n.216 del 23 marzo 1974, che delinea una
prima modernizzazione della legislazione societaria e permette l’istituzione
della Consob come organismo pubblico di controllo del funzionamento della Borsa
e dell’informativa imposta alle società ammesse a quotazione, migliora in
qualche misura la situazione. Al tempo stesso, per soddisfare le loro pressanti
esigenze di diversificazione degli strumenti di investimento vengono proposte
agli investitori italiani, accanto a numerosi titoli cosiddetti atipici, anche
quote di fondi comuni di diritto estero, domiciliati per lo più in Lussemburgo
e promossi soprattutto da intermediari italiani.
Le attese degli operatori e dell’opinione pubblica
nei confronti dei nuovi organismi non vanno deluse. Il primo fondo nasce nel
1984 e nel triennio 1985-87 vengono complessivamente costituiti, ad opera di 37
società di gestione, una settantina di foni il cui patrimonio raggiunge
rapidamente circa 60 miliardi di lire. In quegli anni il settore contava
soltanto pochi fondi, investiti tutti sul mercato italiano. Poi, nel 1988, sono
arrivati i primi prodotti a vocazione internazionale. E da allora il loro
numero è cresciuto in maniera esponenziale. Il loro sviluppo dimensionale si è
accelerato soprattutto nella seconda metà degli anni novanta, in parallelo con
il risanamento della finanza pubblica, quando i titoli di stato non riuscivano
più a garantire i rendimenti di un tempo e la maggior parte dei risparmiatori
non osava avvicinarsi direttamente alla borsa o non aveva i capitali
sufficienti per farlo in maniera adeguata. Ecco che i fondi rappresentano una
forma di investimento che non richiede una consistente cifra iniziale, ma al
tempo stesso consente di diversificare gli investimenti in base al proprio
profilo di rischio.
In secondo luogo, i fondi sono un prodotto facile e
sicuro: si affida il proprio risparmio a operatori specializzati e questo viene
custodito da una banca depositaria. Si è tutelati dalle autorità finanziarie e
il sottoscrittore può controllare quotidianamente il proprio investimento sui
principali organi di informazioni sia cartacei che telematici.
Tutti questi vantaggi non
devono però far dimenticare che sempre di investimento si tratta e che il ruolo
svolto dagli operatori ha un costo. Di conseguenza, anche per investire in
fondi è bene avere le idee chiare, sapere in quale tipologia di fondo si vuole
investire, quali sono i costi cui si va incontro e quale tipo di gestione
conviene scegliere, tenendo presente che la qualità della gestione non è
uniforme: all’interno di una stessa categoria di fondi si possono trovare
profonde differenze di performance.
Nonostante il successo
registrato dai fondi comuni, bisogna anche valutare il fatto che negli ultimi
anni si è assistito a un “saldo” negativo tra investimenti e riscatto delle
quote, derivante anche dall’andamento negativo registrato dal rendimento medio dei
fondi azionari in seguito al crollo dei mercati nel periodo 2000-2003 prima e
2008-2009 poi. Ne sono complici anche i comportamenti poco razionali dei
risparmiatori, che tendono a privilegiare i fondi o le categorie di fondi che nei mesi precedenti hanno
realizzato rendimenti elevati senza avere l’orizzonte temporale necessario per
farlo. Esattamente come avviene con l’investimento azionario o obbligazionario
diretto, anche prima di investire in fondi comuni è opportuno avere le idee
chiare su obiettivi e tempi di investimento, su come costruirsi un buon
portafoglio personale e sui costi cui si va incontro.
Si usa effettuare una
distinzione tra:
Ø
Fondi aperti;
Ø
Fondi chiusi.
I fondi “aperti” sono definiti così
perché il numero degli investitori e quindi il capitale impiegato non sono
fissi, ma possono variare ogni
giorno in base alle nuove decisioni d’investimento o alle eventuali nuove
decisioni di disinvestimento; semplicemente, il fondo provvede a emettere le
cosiddette “quote” che sono rappresentative del patrimonio, calcolato
valorizzando al prezzo corrente tutti i valori posseduti. I soggetti coinvolti
sono:
·
I
sottoscrittori, che effettuano l’investimento nel fondo;
·
La SGR, che
gestisce materialmente l’investimento, ma non ha la disponibilità materiale dei
titoli e della liquidità;
·
La Banca
depositaria che ha questa materialità ma non partecipa alle decisioni di
investimento.
Il patrimonio del fondo è la
somma dei patrimoni dei singoli investitori; la legge stabilisce che il
patrimonio del fondo sia separato da quello della società di gestione, e questa
è una prima garanzia di sicurezza per il risparmiatore.
Il fondo si configura quindi
come una sorta di “cassa comune” in cui confluisce danaro proveniente da una
massa di risparmiatori. La gestione è svolta “in monte”[5]
e il singolo risparmiatore partecipa ai risultati attraverso la variazione di
valore delle quote che egli possiede.
Molto importante è il ruolo
della banca depositaria. Innanzi
tutto, la banca prescelta per questa funzione deve essere evidenziata
nel regolamento del fondo, cosicché il sottoscrittore possa esserne a
conoscenza; la banca ha il compito di tenere presso di sé tutti i valori e la
liquidità del fondo ed effettua una serie di controllo formali e di merito che
hanno l’obiettivo di tutelare il risparmiatore.
Diversamente, il fondo chiuso
è un investimento particolare, rispetto a quello aperto: ha un capitale fisso,
determinato in anticipo, non aumentabile o riducibile se non dopo una modifica
del regolamento. Anche la durata del fondo è predefinita alla sua costituzione:
normalmente è pari a dieci anni. Non sono previsti meccanismi di rimborso delle
quote prima del termine: è necessario cederle a una controparte acquirente; se
esse sono negoziate in una borsa valori l’attività di compravendita è
ovviamente facilitata e molto spesso così accade.
La legge ha previsto, anche
per questi soggetti, requisiti formali che ne garantiscano l’integrità e la
correttezza operativa: capitale sociale minimo, professionalità degli
amministratori, iscrizione nell’apposito albo, sottoposizione alla vigilanza da
parte della Banca d’Italia, l’istituto della banca depositaria.
E’ usuale che il limite
minimo di entrata sia assai più elevato di quanto previsto nei fondi aperti: la
caratteristica di mancata, o bassa liquidabilità, rendono questo strumento
d’investimento un tipico prodotto per il risparmiatore evoluto.
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